Disposizioni generali
Il presente Protocollo prevede adempimenti per ogni specifico settore quali Autoscuole, Centri di Istruzione Automobilistica, Scuole Nautiche, Studi di Consulenza Automobilistica, con l’obiettivo prioritario di coniugare la ripresa ed il consolidamento delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative tenute conto delle specificità dei settori rappresentati e delle loro particolari attività, ivi compreso lo svolgimento delle esercitazioni di guida ai sensi dell’art.122 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell’art.121 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, unitamente alle esercitazioni ed agli esami finalizzati al conseguimento delle patenti nautiche.
Il presente protocollo elenca gli adempimenti, le attività formative ed informative, quelle di igiene e sanificazione necessarie per lo svolgimento delle attività proprie del settore, di segreteria, front office, formazione per i corsi professionali e per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida di veicoli e natanti oltre che alle esercitazioni e prove pratiche di verifica.
Adempimenti
Gli adempimenti comuni a carico delle imprese dovranno prevedere:
- – l’obbligo da parte dei responsabili di assicurare la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti dal DVR adottato e/o dalle prescrizioni normative che disciplinano la materia, di informare e formare i dipendenti ed informare gli utenti relativamente al loro corretto uso e gestione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, privilegiando, laddove compatibile, in ogni caso la modalità in aula/in presenza in favore dei dipendenti;
- – l’informazione a tutti i lavoratori ed utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento e le misure precauzionali, anche individuali, da adottarsi, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio;
- – l’installazione di dispenser, presso le sedi di lavoro, le aule ed i veicoli, di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, insegnanti, istruttori, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda;
- – l’accesso di fornitori potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico o digitale. I fornitori devono prendere visione degli avvisi inerenti l’igiene e la sicurezza esposti nei locali e sono tenuti a rispettare tutte le regole aziendali fissate per l’accesso e la permanenza presso la sede di lavoro. Le eventuali consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di un metro;
- – l’accesso agli spazi comuni va in ogni caso contingentato, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute con la previsione di un idoneo ricambio di aria dei locali, di un tempo possibilmente ridotto di permanenza all’interno di tali spazi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano;
- – la sanificazione e l’igienizzazione, adeguate e frequenti, dei locali, delle postazioni lavorative, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo, da ripetersi ad ogni cambio turno e/o di persone;
- – la dotazione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti prevedendo l’installazione di separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);
- – la dotazione e l’utilizzo di dispositivi di protezione personale (mascherine e guanti) da parte del personale nei punti di accoglienza della clientela;
- – l’organizzazione e la disciplina della fruizione degli spazi comuni, dei punti di ristoro, se presenti e dei servizi igienici.
Informazione
L’Azienda informa i propri dipendenti (secondo quanto fissato negli Adempimenti e attraverso le modalità più idonee ed efficaci) e chiunque entri nei locali dell’impresa o prenda posto sui veicoli o sulle imbarcazioni adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le disposizioni sanitarie e di comportamento adottate, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.
In particolare, le informazioni riguarderanno:
- – informativa rivolta ai lavoratori e a chiunque entri in Azienda o salga a bordo dei veicoli e/o dei natanti necessari all’espletamento dell’attività, circa le disposizioni adottate delle Autorità, tramite Il decalogo del Ministero della Salute e ISS (“NUOVO CORONAVIRUS – Dieci comportamenti da seguire”);
- – affissione di tali indicazioni all’interno di ogni luogo di lavoro, nei locali comuni e all’interno di ogni servizio igienico;
- – comunicazione dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di ulteriori sintomi influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; – comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il 118;
- – comunicazione di non poter fare ingresso o di non permanere in Azienda anche successivamente all’ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
– comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. In tal caso il dipendente interessato dovrà lasciare il luogo di lavoro, conformandosi alle direttive sanitarie impartite dagli organi competenti in materia.
Sanificazione
L’Azienda provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, dei servizi sanitari, nonché dei veicoli, motocicli e dei mezzi nautici in uso.
In particolare:
- – garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, con particolare attenzione ai servizi igienici;
- – verifica ed adegua le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali Aziendali, veicoli ed imbarcazioni, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS-Cov-2 allegato all’Ordinanza del Presidente n. 82 del 17 maggio.
A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di locali, veicoli ed attrezzature.
Il Datore di Lavoro provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.) anche al fine di programmare il numero delle persone e o dei dipendenti che vi possono accedere.
Per l’utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad es. attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc..) il Datore di Lavoro prevede procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l’opportuna aerazione delle cabine e degli abitacoli chiusi, fra una lezione di pratica e quella successiva.
Personale dipendente
Il personale dipendente, prima dell’accesso nell’azienda, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5°. In tal caso non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Il personale che lavora a contatto con il pubblico deve indossare guanti e/o mascherine chirurgiche. L’utilizzo dei medesimi dispositivi è obbligatorio negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori. Come già definito dal D. Lgs.81/08, resta l’obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale.
Gestione di un lavoratore sintomatico
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e presenti sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. A seguito di tale segnalazione, si procede al suo isolamento, con relativa fornitura di mascherina e all’isolamento degli altri lavoratori presenti sulla base delle disposizioni dell’Autorità Sanitaria Locale.
L’Azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’Azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti da una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Raccomandazioni specifiche per lo svolgimento delle lezioni teoriche in aula di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 e relativi regolamenti di attuazione.
Le lezioni teoriche di ogni categoria di patente e di corsi di formazione professionali potranno essere svolte assumendo il presente protocollo di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti, garantendo il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuali di cui sarà assicurata la preventiva fornitura ai dipendenti:
- – mascherina;
- – guanti monouso per tutti i partecipanti.
Ai corsisti può inoltre essere rilevata la temperatura che deve essere inferiore ai 37,5°.
Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri. Ad ogni fine lezione deve essere prevista un’adeguata sanificazione dell’aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti; la sanificazione in oggetto sarà eseguita secondo le modalità sopra elencate al paragrafo “Sanificazione”. Deve inoltre essere garantita una frequente aerazione delle aule e dei locali.
Raccomandazioni specifiche per l’utilizzo condiviso di veicoli e lo svolgimento delle lezioni di guida/esercitazioni pratiche, degli esami pratici e degli spostamenti di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 e relativi regolamenti di attuazione
Tenuto conto dell’impossibilità di garantire all’interno dell’abitacolo del veicolo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l’allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, nautica o abilitazione professionale durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti) previsti dalla normativa vigente.
Analoghe precauzioni andranno adottate dal personale esaminatore.
Gli occupanti del veicolo o dell’imbarcazione dovranno utilizzare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo e/o imbarcazione al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
Alla fine di ogni lezione o prova di esame e comunque ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore del veicolo o dell’imbarcazione, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia dell’abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione pertinenti dell’imbarcazione e alla disinfezione delle superfici/oggetti esposte al contatto diretto o indiretto del precedente utilizzatore.
Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e del distanziamento sociale o, preferibilmente, adottando modalità organizzative atte ad evitare le code di attesa (appuntamento).
Si dovrà inoltre procedere a:
- – garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
- – – garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell’abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
- – garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc…), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc…);
- – garantire la pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di comando motori e strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime, cime dei parabordi, strumenti di rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio, carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, rilevatori di posizione, giubbotti di salvataggio etc.) in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore;
- – informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina o abitacolo e nell’ambiente;
- – viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti;
- – non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell’aria;
- – durante l’impiego dell’automezzo o dell’imbarcazione ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell’equipaggio (anche nella qualità di allievo, istruttore esaminatore) devono indossare:
- – una mascherina chirurgica;
- – guanti monouso;
- – non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o dell’imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
- – lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo o nell’imbarcazione ad uso condiviso e subito dopo usciti;
- – usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.
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