A partire dal 15 novembre
L’ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute ha inserito l’Emilia-Romagna tra le regioni con scenario di rischio elevato (zona arancione), a partire dal 15 novembre.
L’ordinanza n. 216 del 12 novembre del presidente della Giunta regionale (183.68 KB) ha introdotto ulteriori misure restrittive, sopraHuHo per evitare assembramenti, valide per l’intero territorio regionale dal 14 novembre al 3 dicembre.
Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore fino a giovedì 3 dicembre 2020, stabilisce tre tipologie di intervento: ci sono MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tuLo il territorio italiano (‘zona gialla’, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE anti Covid valide a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona rossa”).
MASCHERINE
In Emilia-Romagna, dal 14 novembre, fuori dalla propria abitazione l’uso della mascherina è sempre obbligatorio.
Sono esclusi:
• le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
• i bambini di età inferiore ai sei anni;
• le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompaIbilità.
Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno u+lizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.
L’utlizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
VIAGGI DA E PER L’ESTERO
TuHe le informazioni sugli spostamenti da e per l’estero sono sul sito del Ministero degli Affari esteri. La segnalazione del proprio arrivo, dove necessaria, può essere effttuata online da questo applicaIvo.
SPOSTAMENTI
Dal 15 novembre, spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, dalle 5 alle 22, mentre sono vieta+ quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavora+ve, di salute, studio o necessità.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiI in cui la stessa e’ consentita.
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privaI, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavoraIve, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l’autodichiarazione.
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tuLa la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, faHa salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
NIDI E SCUOLE
In Emilia-Romagna dal 14 novembre nelle scuole del primo ciclo scolastico (elementari e medie) sono sospesi gli insegnamenti considerati a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
L’attività didattica ed educaIva per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educa+vi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di disposi+vi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educaIva che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educaIvi speciali.
Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziaIve di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Sul sito Torniamo tutti a scuola sono pubblicate le regole, le indicazioni operaIve, le informazioni per la scuola.
RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO
Dal 15 novembre sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che ripor+ il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
In Emilia-Romagna, dal 14 novembre negli esercizi di vendita di generi alimentari, l’accesso è consentito
ad una sola persona per nucleo familiare, faHa salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita*, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegaI, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni +po di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, faHa eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiI previsti dal DPCM in vigore.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
È faHo obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tu6 gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporI il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
* si considerano “grandi e medie strutture di vendita” quelle sopra i 150 mq nei comuni soLo 10mila abitanti e sopra i 250 mq negli altri comuni
MERCATI
In Emilia-Romagna, dal 14 novembre è vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercaI all’aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.
È vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.
CORSI
Tutti i corsi di formazione anche individuali, anche se frui+ all’aperto, indipendentemente dalla tipologia svolgersi unicamente da remoto attraverso l’utilizzo delle tecnologie per la didattica a distanza.
PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
È consentito l’accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini (105.5 KB)”.
Sono sospese le attività delle sale giochi.
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
SPORT, EVENTI SPORTIVI, PALESTRE, PISCINE, ALLENAMENTI ATLETI
SPORT INDIVIDUALE
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).
L’ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020 del presidente della Giunta regionale specifica che è preferibile svolgere tale attività presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili.
In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle ciLà, né nelle aree solitamente affollate.
L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l’attività motoria), tranne nel caso in cui si trac di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privaI, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
SPORT, EVENTI SPORTIVI, PALESTRE, PISCINE, ALLENAMENTI ATLETI
SPORT DI CONTATTO
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI e/o dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanaI dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed EnI di Promozione Sportiva.
Lo svolgimento degli sport di contaHo (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contaHo nonché tuHe le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contaHo, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
ALLENAMENTI DEGLI ATLETI
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti a eventi o competizioni riconosciuti di interesse nazionale, sono consentite, nel rispetto dei protocolli emanaI dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enI di promozione sportiva.
Per tutti i chiarimenti, sono online le FAQ a cura del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHE, CONVEGNI, FIERE E SAGRE
MANIFESTAZIONI
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
DISCOTECHE
È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.
CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. CONVEGNI, CONGRESSI
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. FIERE, SAGRE
Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.
SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
FESTE
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavoraIve o situazioni di necessità e urgenza.
RIUNIONI
Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
In Emilia-Romagna è consentita l’apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiI dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
MUSEI E BIBLIOTECHE
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura.
CENTRI TERMALI
Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, faHa eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitaIve o terapeutiche.
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI
Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreaIvi.
CONCORSI PUBBLICI
È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidaI sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, se richiesI, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
La Regione ha adottato per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni le “Linee (191.85 KB) guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enI del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza COVID19 (191.85 KB)”.
Con il decreto del Presidente della Giunta n. 202 del 23 ottobre 2020 (183.15 KB), la Regione ha autorizzato il ricorso a prove orali con modalità digitali e a distanza, anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi.
Consente, inoltre, lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all’interno di prove selettive non concorsuali in svolgimento in Emilia-Romagna anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicaI.
ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI
È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitaIve e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Avviene nel rispetto delle “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili (328.37 KB)”.
TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI
È consentita l’attività delle strutture ricettive (alberghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (594.57 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In particolare:
- la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tuLe le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
- deve disinfettare prima e dopo l’uso ogni oggetto fornito all’ospite
- deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
- deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
- gli ospiti devono sempre indossare la mascherina
TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI
Strutture rice6ve all’aria aperta
È consentita l’attività delle strutture ricettive all’aria aperta (CAMPEGGI, AGRICAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (589.41 KB).