1. Finalità
L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta, con l’obiettivo di tutelare la salute degli ospiti, degli operatori e dei collaboratori.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure per tutta la popolazione. La specificità delle strutture turistico-ricettive è determinata dalla permanenza nella struttura della clientela, che vi soggiorna per periodi più o meno prolungati e dal costante ricambio degli alloggiati, nonché da una molteplicità di altri servizi, ove consentiti in relazione alle tipologie (ristorazione, aree benessere, piscine, etc).
Nella denominazione di strutture ricettive extralberghiere ed altre tipologie ricettive sono contemplate una serie di strutture ed attività ricettive molto diversificate, di cui alcune svolte in forma non imprenditoriale che presentano caratteristiche strutturali e gestionali molto diversificate ed una molteplicità di servizi (somministrazione, etc.) che sono consentiti in base alla LR 16/2004 e smi in relazione a talune specifiche tipologie. Questa compresenza di condizioni, con gradi di esposizione al rischio covid-19 tra loro diversificate, rende necessario un approccio modulare alla gestione del rischio che consenta di coniugare la possibilità di svolgere l’attività ricettiva preservando quelle caratteristiche di accoglienza che connota la nostra regione, con l’esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela delle strutture, minimizzando la possibilità di contagio durante contatti che avvengono in dette attività.
Al riguardo si sottolinea l’importanza della responsabilità individuale da parte degli ospiti delle strutture ricettive nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, della adeguata informazione rivolta alla clientela.
Il presente documento, redatto in collaborazione con la Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, propone linee guida condivise rivolte alle imprese che gestiscono strutture ricettive, al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adottate da ogni singola impresa- attività, individuando le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure, comprese le attività di comunicazione e informazione per responsabilizzare clienti e lavoratori sull’adozione di comportamenti corretti che limitino la probabilità di contagio.
Le presenti linee guida, redatte avendo a riferimento il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, che si intende qui richiamato, potranno essere aggiornate, integrate o modificate, sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo per la cosiddetta Fase 2 relativa alla riapertura delle attività produttive alle quali attenersi per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico- scientifico di livello nazionale o internazionale.
Inoltre, in relazione a specifiche misure per la mitigazione dal rischio Covid-19 per lo svolgimento delle attività/mansioni occorrerà fare riferimento alle ulteriori misure individuate dagli specifici protocolli aziendali/territoriali definiti in attuazione del sopracitato Protocollo condiviso di regolamentazione del 24/04/2020 o da eventuali specifiche disposizioni sanitarie.
Tali specifici protocolli potranno anche valorizzare il ruolo che può essere svolto in seno alla bilateralità di settore ad esempio in materia di formazione.
2. Campo di applicazione ed articolazione del protocollo
Ai fini del presente documento per strutture ricettive extralberghiere si intendono le strutture turistico- ricettive di cui all’art. 4 c. 8 della LR 16/2004 e s.m.i.;
a) case per ferie;
b) ostelli;
c) rifugi alpini;
d) rifugi escursionistici;
e) affittacamere;
f) case e appartamenti per vacanza.
Ai fini del presente documento per altre tipologie ricettive si intendono le strutture turistico-ricettive di cui all’art. 4 c. 9 della LR 16/2004 e s.m.i.;
a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
b) strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico;
c) aree attrezzate di sosta temporanea;
d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
e) strutture agrituristiche; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
Il presente protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e sono coerenti alle prescrizioni del legislatore e alle indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Le presenti misure contengono prescrizioni ed indicazioni e suggerimenti operativi.
Il documento si articola nelle seguenti sezioni:
A) MISURE DI CARATTERE GENERALE
B) MISURE PER AREE E SERVIZI
C) MISURE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA D) ALLEGATI
1. Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2
2. Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2.
A) MISURE DI CARATTERE GENERALE
1. Informazione e comunicazione
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve essere garantita l’adozione da parte dei titolari degli esercizi di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.
In particolare, l’esercente, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
- − l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in
quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS.
- − l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti
- − la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);
- − la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando
(usufruendo della stessa unità abitativa, ecc) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID 19;
- − l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di
coretto comportamento.
Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomandata l’affissione di cartelli in posizione ben visibile indicanti i punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all’interno dello stabilimento e nei vari ambienti). I cartelli rivolti alla clientela dovranno essere sia in italiano che in lingua inglese.
2. Dispositivi di protezione individuali
Gli ospiti della struttura saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l’uso di guanti e mascherine.
Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta.
Per quanto riguarda il personale addetto alla manipolazione e produzione degli alimenti, ove previsto e consentito, si fa riferimento a quanto indicato nelle indicazioni più dettagliate sui contenuti e le modalità sono presenti nel documento “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (da qui denominato Protocollo alimenti).
Per il personale addetto alle attività di reception, pulizie, amministrazione la definizione dei DPI da usare e delle specifiche regole d’uso saranno stabilite dal titolare (in caso di lavoratori autonomi) o dal RSPP sulla base di una specifica valutazione del rischio che tenga conto del livello di promiscuità collega ad ogni situazione lavorativa.
Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente.
È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi o attraverso l’utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici per l’igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti.
Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi.
Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell’operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.
Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici dovrebbero essere disponibili, anche a pagamento, degli ospiti che ne facciano richiesta. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.
3. Misure relative ai dipendenti
Modalità di ingresso in azienda dei dipendenti
Non si ritiene obbligatoria la misurazione della temperatura per accedere in azienda, ma il datore di lavoro è tenuto ad informare tutto il personale relativamente all’obbligo di astensione dal lavoro in caso di infezione respiratoria e/o febbre (Temperatura maggiore di 37,5°C).
Deve essere garantita la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti (Regolamento (CE) 852/2004) e, in ottemperanza alle indicazioni per fronteggiare l’epidemia SARS CoV-2, sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (Temperatura maggiore di 37,5°C). In questo caso è necessaria la segnalazione al medico del lavoro competente e al medico di medicina generale.
L’ingresso in azienda di lavoratori precedentemente risultati positivi all’infezione SARS CoV-2 potrà avvenire solamente a seguito della presentazione della certificazione medica di accertata guarigione virologica.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dei dipendenti
Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile secondo le diverse mansioni e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l’urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa.
Il datore di lavoro provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni/esterni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.
La formazione degli addetti, diretti ed indiretti, è prevista sia nella fase pre – apertura che durante la stagione.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).
4. Pulizia, disinfezione e sanificazione
Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere organizzate e pianificate in un apposito programma di intervento che definisce modalità operative e prodotti da utilizzare come indicato nel documento Indicazioni pulizia e disinfezione (allegato 2)
5. Gestione di un caso sintomatico
Misure di carattere generale
Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale via telefono per il tramite della reception della struttura. La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza dell’AUSL territoriale) fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad es dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l’intervento del 118. L’AUSL organizzerà sulla base delle segnalazioni una valutazione del caso (anche per via telefonica) da parte di personale sanitario per la valutazione del caso. Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario, dovranno essere adottate le seguenti misure:
- − far indossare al cliente una mascherina chirurgica;
- − ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo alla propria stanza-unità abitativa.
Qualora non sia possibile mettere a disposizione una stanza singola con bagno ad uso esclusivo dove il cliente sintomatico possa stazionare in attesa della definizione del caso, occorre concordare con l’Azienda AUSL l’adozione di percorsi di accoglienza di questi soggetti.
- − il servizio di consegna pasti o bevande in camera (unità abitativa) sarà effettuato lasciando il vassoio fuori dalla porta;
- − eventuali improrogabili necessità che comportino l’ingresso di personale nella stanza/unità abitativa, dovranno essere svolte da persone in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione individuale e che dovranno lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con la persona;
- − far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal cliente, i fazzoletti di carta utilizzati e il sacchetto dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante le l’intervento del personale sanitario.
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo alla Direzione aziendale per il tramite dell’ufficio del personale. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG; la direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare il medico competente. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura ricettiva, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’auto- isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.
Kit protettivo
Presso la reception deve essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid- 19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi:- mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale; guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta); tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Pulizia degli ambienti
Le unità abitative ed altri ambienti della struttura ricettiva in cui abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 verranno applicate le misure di pulizia previste nel documento “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di qui denominato Indicazioni pulizia e disinfezione).
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90° C per le caratteristiche del tessuto il ciclo di lavaggio dovrà essere eseguito con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Persone entrate a contatto con il caso
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso dovrà ricostruire i contatti stretti del medesimo e potrà stabilirà le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La direzione aziendale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase. La direzione aziendale, d’intesa con l’autorità sanitaria, valuterà l’opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte. Dovrà essere concordato con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica il luogo (propria abitazione o strutture appositamente individuate) in cui i contatti stretti (ospiti o personale) trascorreranno il periodo di quarantena.
B) MISURE PER AREE E SERVIZI
Gli spazi interni ed esterni, gli orari di servizio e le modalità operative, dovranno essere rimodulati per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare gli assembramenti.
In tutti i punti necessari, dove ci sono contatti degli ospiti con superfici, sono collocati i dispenser di gel igienizzante.
1. Area ricevimento
Anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le misure di prevenzione igienico sanitaria, è opportuno rammentarne i contenuti, affiggendo l’apposito cartello alla reception e negli altri ambienti comuni.
Alla reception e negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
Per agevolare il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra ogni cliente, oltre ad affiggere cartelli informativi, si suggerisce di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segna percorso, etc.).
Se possibile, differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita.
Mantenendo il tono di cordialità connesso all’attività di accoglienza, evitare di stringere la mano, abbracciare o baciare gli ospiti e i colleghi di lavoro.
Occorre mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, per ogni postazione del ricevimento.
Gli addetti al servizio di ricevimento sono dotati di mascherina chirurgica.
L’installazione di uno schermo trasparente può aiutare a proteggere sia il personale che gli ospiti da possibili contagi.
Se è prevista la presenza di più addetti che operano fianco a fianco contemporaneamente, ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina o, in alternativa, potrà le essere posizionato uno schermo laterale idoneo a proteggere le singole postazioni di lavoro.
Per gli addetti che nello svolgimento della propria attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, è richiesto l’uso delle mascherine chirurgiche oppure “conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.
È raccomandata l’adozione di misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza nell’area di ricevimento, quali ad esempio:
- – modalità che consentano le operazioni da remoto per il check in ed il check out, limitando al massimo le
attività sul posto (che saranno svolte senza contatto fisico non protetto).
- – ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’accesso (self check-in,
chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire, ove necessario, l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;
- – in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check in e per tutte le altre necessità di richiesta di informazioni alla reception; richiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo; le chiavi verranno consegnate al capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;
- – per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo, consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di registrazione;
- – ove possibile, utilizzare sistemi di virtual concierge o sistemi similari di servizio informativo all’ospite in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception.
Si richiama l’attenzione sull’opportunità di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza con la massima tempestività, al fine di agevolare l’individuazione di persone che si siano sottratte alle limitazioni degli spostamenti finalizzate al contenimento del rischio di contagio.
Ogni qual volta sia possibile, evitare o limitare allo stretto necessario il contatto delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta la durata del soggiorno; visionare i documenti di identità senza toccarli; favorire pagamenti con sistemi contactless; etc.).
Le chiavi delle unità abitative devono essere disinfettate o sostituite ad ogni cambio dell’ospite.L’azienda assicura la pulizia e la disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio: telefono, tastiera, mouse, schermo touch, pos, penne, matite, spillatrici).
Occorre garantire ventilazione costante dei locali.
2. Back of the house
Uffici
È necessario affiggere all’ingresso depliant informativi e cartelli in luogo ben visibile con le misure di prevenzione igienico sanitaria.
Qualora non siano possibili soluzioni organizzative che consentano il rispetto della distanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell’autorità locale) è comunque necessario l’uso delle mascherine chirurgiche oppure conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.In caso di compresenza di più persone in uffici non a contatto con il pubblico, qualora siano installati divisori tra le postazioni, non vige l’obbligo per i lavoratori di indossare la mascherina chirurgica.
L’azienda assicura la pulizia e la disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e disinfezione di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti a base alcolica.Va limitato per quanto possibile l’accesso all’interno degli uffici da parte di esterni/fornitori/clienti. Ove sia necessario l’accesso a detti ambienti di fornitori, visitatori i e clienti deve avvenire rispettando le regole del distanziamento o con i DPI necessari.
È obbligatorio che il personale presente adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare in relazione all’igiene delle mani e a tal fine l’azienda mette a disposizione idonei dispenser di gel idroalcolico per le mani.
Utilizzo e disinfezione attrezzature e mezzi
I manutentori dovranno indossare sempre i DPI previsti nel documento di valutazione del rischio predisposto ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, si richiama all’obbligo di indossare:
- – la mascherina chirurgica se nell’attività lavorativa non si riesce a mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro;
- – la mascherina adeguata alla tipologia in caso di lavorazioni che creano polveri;
- – guanti monouso o guanti ad uso meccanico a seconda della lavorazione;
- – occhiali che dovranno essere disinfettati a fine turno;
- – scarpe antinfortunistiche.
Prima e dopo l’utilizzo di una qualsiasi attrezzatura manuale si dovrà procedere alla sua disinfezione attraverso un disinfettante a base alcolica o di ipoclorito di sodio.
Prima e dopo l’utilizzo si dovrà procedere alla disinfezione dei mezzi, usando un disinfettante a base alcolica o di ipoclorito di sodio sulle superfici a contatto con le mani come (volante, cambio, maniglie..)
3. Alloggi e posti letto
Il grado di rischio e conseguentemente le misure di mitigazione del rischio sono molto diversificati in relazione alle condizioni logistiche e strutturali e di servizio delle diverse tipologie di struttura.
In via generale:
Non si ravvisano particolari criticità per le strutture che lochino l’intero appartamento o unità abitativa. Nelle tipologie di strutture che lochino singole stanze, con utilizzo di servizi igienici in comune, andrà posta particolare attenzione alle modalità di utilizzo e disinfezione dei servizi igienici e delle aree in comune. Nelle strutture composte da camere con posti letto destinati ad utilizzo di clienti diversi (uso promiscuo), tra loro soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, dovranno essere adottate specifiche e più cautelative misure:
- − nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento,
deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 2 metri. Detta misura non trova applicazione tra appartenenti al medesimo nucleo familiare o comunque soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni;
- − il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso + copri federa monouso o set lenzuola e coprifedera in cotone lavabile a 90°.
- − è facoltativo l’utilizzo del sacco a pelo personale , in alternativa, utilizzare lenzuola monouso oppure biancheria lavabile a 90°;
- − in caso di utilizzo di coperte, le stesse devono essere sanificate ad ogni cambio di cliente mediante adeguati trattamenti detergenti e disinfettanti.
- − durante il soggiorno notturno nelle camere dovrà essere garantito un adeguato ricambio d’aria (porte interne delle camere aperte, finestre socchiuse).
- − durante il giorno la camera dovrà essere ben arieggiata e disinfettata con utilizzo di adeguati detergenti e disinfettanti. Più accurata disinfezione dovrà avvenire ad ogni cambio ospite.
- − deve essere fornito ai clienti apposito KIT con disinfettante, con la richiesta agli ospiti di procedere alla disinfezione dopo l’uso.
- − Deve essere disattivata la funzione di ricircolo dell’aria condizionata.
Si rimanda altresì alle misure specificamente indicate per le diverse tipologie di strutture ricettive di cui alla sezione C).
4. Servizi igienici-docce-lavabi comuni (ove presenti)
Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere modificate e gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno.
In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all’utilizzo del servizio
5. Aree all’aperto (ove presenti)
Al fine di garantire la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti dovranno essere affissi appositi cartelli informativi anche nelle aree e nelle attrezzature all’aperto, posizionati in luoghi ben visibili.
Le aree all’aperto della struttura saranno manutenute e pulite in modo continuativo.
Le aree ecologiche e i bidoncini dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e disinfettati nei punti di contatto (aperture).
All’entrata delle aree ecologiche verranno messi a disposizione della clientela dispenser di gel detergente per le mani e guanti monouso.
Le superfici di possibile contatto delle aree esterne (panchine ed altre sedute, corrimano, giochi, ed arredi in genere) saranno disinfettate giornalmente.
6. Area colazioni e ristorazione – somministrazione alimenti e bevande (ove presente)
Dal citato documento si sottolineano quattro punti:
- − Gli utenti dovranno consumare i pasti in tavoli che consentano il distanziamento sociale di almeno 1 metro dagli altri avventori., ad eccezione delle persone che non siano tenute al distanziamento interpersonale (stesso nucleo familiare, persone che alloggiano nella stessa stanza-unità)
- − È vietata la modalità di somministrazione buffet a self- service con alimenti esposti
- − Devono essere utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose. In alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in
monoporzione non confezionata, ma servita direttamente.
- − è obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e
somministrazione degli alimenti, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
Per tutto ciò che riguarda preparazione e somministrazione alimenti, per le strutture a cui è consentita tale attività e nei limiti di quanto previsto dalla LR 16/2004 e smi, si rimanda alle indicazioni dettagliate sui contenuti e le modalità sono presenti nel citato Protocollo alimenti.
Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, potrà essere effettuata la colazione a scelta, a condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il servizio di preparazione dei piatti, su indicazione del cliente, sia effettuato esclusivamente dagli addetti dotati dei necessari DPI (vedi protocollo alimenti).
Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale e evitando
di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli.
Per tutto quanto riguarda le misure igienico-sanitarie che gli Operatori del settore Alimentare (OSA) devono seguire si rimanda al Protocollo Alimenti.
Si consiglia l’adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, si procede alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso.
I bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti.
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di somministrazione o nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.
C) MISURE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA
Fermo restando l’applicazione delle misure generali si cui alla sezione A) e le misure per aree e servizi di cui alla sezione B), per quanto presenti nelle specifiche strutture, si individuano le seguenti misure in relazione alle peculiarità e caratteristiche delle specifiche tipologie.
AFFITTACAMERE
Art. 10 LR. 16/2004 e smi
Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per
i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la specificazione tipologica di “locanda”.
Misure:
L’ospite potrà accedere alla struttura solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina). Nell’interazione con gli altri ospiti all’interno dell’appartamento occorre rispettare il distanziamento interpersonale di un metro e indossare la mascherina negli spazi comuni.
Il titolare della struttura deve prestare particolare attenzione nella igienizzazione delle parti comuni ed in particolare dei servizi igienici in comune: la pulizia e disinfezione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e deve essere messo a disposizione dei clienti quanto serve per disinfettare il servizio igienico in autonomia ad ogni uso.
Ogni ospite deve essere dotato di biancheria da bagno riservata che non deve essere lasciata nei bagni in comune. Ogni oggetto personale deve essere tenuto nelle rispettive camere.
Ad ogni cambio di clientela l’azienda dovrà procedere alla pulizia ed alla disinfezione, nonché, al cambio di biancheria.
B&B (ESERCIZIO SALTUARIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE)
Art. 13 LR. 16/2004 e smi
Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l’identificazione di bed & breakfast l’attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell’abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti , avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d’impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L’ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell’arco del periodo di disponibilità all’accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell’arco dell’anno solare. Il marchio d’identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all’esterno dell’abitazione.
2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all’ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
Misure:
L’ospite potrà accedere alla struttura solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).
Poiché gli ospiti alloggiano nella abitazione di residenza o dimora abituale del titolare, occorre prestare particolare attenzione nel rispetto del distanziamento interpersonale tra ospiti e residenti e dimoranti, con utilizzo della mascherina negli spazi comuni.
Il titolare della struttura deve prestare particolare attenzione nella igienizzazione delle parti comuni ed in particolare dei servizi igienici in comune: la pulizia e disinfezione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e deve essere messo a disposizione dei clienti quanto serve per disinfettare il servizio igienico in autonomia ad ogni uso.
Ogni ospite deve essere dotato di biancheria da bagno riservata che non deve essere lasciata nei bagni in comune. Ogni oggetto personale deve essere tenuto nelle rispettive camere.
Ad ogni cambio di clientela l’azienda dovrà procedere alla pulizia ed alla disinfezione, nonché, ove previsto, al cambio di biancheria.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA E APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO
Art. 11 LR. 16/2004 e smi
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi
consecutivi.
2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l’usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità
di cui al comma 1.
Art. 12 LR. 16/2004 e smi
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresa.
Misure:
L’interazione tra ospiti e titolare dell’impresa o dipendenti è limitata di norma al momento del check-in e del check out, in cui deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di un metro.
Qualora il titolare o un addetto proceda ad accompagnare gli ospiti nell’appartamento, cliente ed ospiti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale ed essere dotati di mascherine.
Non si ravvisano criticità afferenti il rispetto del distanziamento in relazione alla permanenza degli ospiti nelle case e appartamenti.
Qualora la casa o appartamento sia inserito nell’ambito di codomini o comunque in compendi immobiliari con aree comuni, gli ospiti, negli spazi comuni (scale, androni, ascensori), dovranno rispettare le misure di distanziamento interpersonale nei confronti dei residenti o comunque delle altre persone presenti.
Non si ravvisano particolari problematiche in merito al periodo al pernottamento o dell’utilizzo dell’appartamento da parte degli ospiti, stante che l’alloggio viene locato complessivamente.
Ad ogni cambio di clientela l’azienda dovrà procedere alla pulizia ed alla disinfezione, nonché, ove previsto, al cambio di biancheria.
CASE PER FERIE
Art. 7 LR. 16/2004 e smi Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.
Misure:
L’ospite potrà accedere alla struttura solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina). Nell’interazione con gli altri ospiti all’interno della struttura occorre rispettare il distanziamento interpersonale di un metro e indossare la mascherina negli spazi comuni.
Nelle tipologie di strutture che lochino singole stanze, con utilizzo di servizi igienici in comune, andrà posta particolare attenzione alle modalità di utilizzo e disinfezione dei servizi igienici e delle aree in comune. Nelle strutture composte da camere con posti letto destinati ad utilizzo di clienti diversi (uso promiscuo), tra loro soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, dovranno essere adottate specifiche e più cautelative misure.
Si veda paragrafo e sezione B).
OSTELLI
Art. 8 LR. 16/2004 e smi Ostelli
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell’attività.
Misure:
L’ospite potrà accedere alla struttura solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina). Nell’interazione con gli altri ospiti all’interno della struttura occorre rispettare il distanziamento interpersonale di un metro e indossare la mascherina negli spazi comuni.
Di norma sono strutture composte da camere con posti letto destinati ad utilizzo di clienti diversi (uso promiscuo), tra loro soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale. Pertanto dovranno essere adottate specifiche e più cautelative misure. Si veda paragrafo e sezione B).
RIFUGI ALPINI E RIFUGI ESCURSIONISTICI
Art. 9 LR. 16/2004 e smi
Rifugi alpini ed escursionistici
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso
mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.
…………
4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell’attività.
Misure:
L’ospite potrà accedere al rifugio solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).
L’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti gli spazi comuni.
All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
Di norma sono strutture composte da camere con posti letto destinati ad utilizzo di clienti diversi (uso promiscuo), tra loro soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale. Pertanto dovranno essere adottate specifiche e più cautelative misure. Si veda paragrafo e sezione B).
AGRITURISMI
Art. 3 LR 4/2009
Definizione di attività agrituristica
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in
rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
2. Rientrano nell’agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
Misure:
Per le attività di alloggio si richiamano le disposizioni di cui alle sezioni A) B) del presente protocollo.
Per le attività di somministrazione occorre fare riferimento al par. 9 e al Protocollo alimenti (allegato 2), evidenziando quanto previsto in merito al divieto di somministrazione a buffet per le attività di cd. degustazione dei prodotti aziendali. Perleattivitàricreative,culturali,sociali,etc.sirichiamanolemisuredicuialprotocolloregionaleAllegato n. 5 dell’ordinanza n. 82, relativo alle aree gioco per bambini, alle attività di intrattenimento, alle attività sportive, alle piscine, palestre e aree benessere, ovvero:
- – Aree all’aperto: al fine di garantire la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti dovranno essere affissi appositi cartelli informativi anche nelle aree e nelle attrezzature all’aperto, posizionati in luoghi ben visibili. Le aree all’aperto della struttura saranno manutenute e pulite in modo continuativo. Le superfici di possibile contatto delle aree esterne (panchine ed altre sedute, corrimano, giochi, ed arredi in genere) saranno disinfettate giornalmente.
- – Aree giochi per bambini: le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi con spazi ed orari in modo da permettere il distanziamento. Sono eliminate le iniziative che potrebbero portare a potenziali assembramenti. Le aree gioco per bambini all’aperto vanno delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all’interno dell’area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste. Al riguardo costituirà utile riferimento il Protocollo di regolamentazione sui Centri Estivi che la Regione sta adottando.
Ove in locali al chiuso le aree dovranno essere pulite e accuratamente disinfettate quotidianamente o comunque prima dell’utilizzo ove non quotidiano.
Ove dotate di attrezzature queste devono essere pulite e disinfettate quotidianamente. Anche se ci sono forti evidenze che i rischi per i bambini sono nettamente inferiori rispetto ad adulti e persone anziane, è bene che il personale che è a contatto con i bambini avvisi la direzione e i genitori se nota qualsiasi sintomo di sofferenza respiratoria.
Ove presente uno Staff di animazione si raccomanda la opportuna formazione ed una attività di monitoraggio con incontro prima dell’inizio dell’attività e/o periodici (la Regione sta adottando un regolamento per i centri estivi: appena pronto si può fare riferimento a questo per la formazione dello staff animazione).
- – Intrattenimento: fermo restando che occorrerà fare riferimento alla specifica disciplina vigente in materia di misure anticovid per dette attività si ritiene che non sussistano condizioni per garantire il distanziamento e il divieto di assembramento per gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale.
Sarà vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti es: ballo, etc.
- – Attività sportive: le attività sportive sono consentite negli spazi dedicati e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa (art. 1 c. 1 lett. f) DPCM 26 aprile: l’attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri). Non si ravvisano particolari criticità in relazione agli sport individuali che quindi potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.
Per quanto riguarda sport a coppie o in squadre (tennis, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalla federazione per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE.), inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate.
- – Piscine, palestre e aree benessere: l’utilizzo di tali servizi avverrà in seguito alla definizione di specifiche indicazioni da parte delle Autorità preposte ed in base alle misure che saranno indicate per questi impianti.
Dovrà essere affissa cartellonistica informativa su covid-19.L’accesso alla piscina sarà limitato e regolamentato come necessario nei limiti delle capienze consentite. Le superfici di possibile contatto delle aree esterne ricomprese nella piscina (lettini, sdrai ed altre sedute) saranno disinfettate giornalmente e comunque ad ogni cambio di clientela.
AREE ATTREZZATE SOSTA CAMPER
Art. 15 LR. 16/2004 e smi
Aree attrezzate di sosta temporanea1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L’avvio dell’attività è intrapreso a seguito di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l’area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.
Misure:
Non si ravvisano particolari criticità, stante che il pernottamento viene effettuato nell’ambito dei caravan, camper e simili di proprietà.
Occorre porre attenzione al distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area, rivedendo eventualmente dove necessario il distanziamento dei posteggi.
Particolare attenzione andrà dedicata alla disinfezione dei servizi igienici comuni e delle attrezzature comuni.